IL RETTORE
  Visto lo  statuto dell'Universita' degli studi  di Verona approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766,
e successive modifiche;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica 12  aprile 1994 e
il  decreto  del Presidente  della  Repubblica  6 maggio  1994  sulla
individuazione   dei   settori    scientifico,   disciplinari   degli
insegnamenti universitari;
  Viste  le deliberazioni  degli  organi accademici  dell'Universita'
degli studi di Verona;
  Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi di Verona e' ulteriormente
modificato come segue:
                              Art. 341.
  E' istituito il diploma universitario in economia e amministrazione
delle imprese.
  La durata del corso di  diploma in economia e amministrazione delle
imprese (E.A.I.) e' di tre anni.
  Sono titolo di ammissione i  diplomi di maturita' degli istituti di
scuola secondaria di durata quinquennale ed equiparati.
                              Art. 342.
  Il  numero degli  iscritti a  ciascun  anno di  corso e'  stabilito
annualmente dal senato accademico,  sentito il consiglio di facolta',
in base  alle strutture  disponibili, alle  esigenze del  mercato del
lavoro   e  secondo   i  criteri   generali  fissati   dal  Ministero
dell'universita' e  della ricerca scientifica e  tecnologica ai sensi
dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.
  Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal
consiglio di facolta'.
                              Art. 343.
  Gli insegnamenti  attivabili nel corso di  diploma universitario in
economia e amministrazione delle imprese comprendono:
  a)  sei insegnamenti  fondamentali di  cui all'art.  6 del  decreto
ministeriale 31  luglio 1992  da scegliere  tra quelli  che compaiono
nell'elenco    dei   settori    scientificodisciplinari   individuati
nell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile
1994, secondo la seguente distribuzione:
   uno nel settore P01A (economia politica);
   uno nel settore P02A (economia aziendale);
   uno nel settore N01X (diritto privato);
   uno nel settore N09X (istituzioni di diritto pubblico);
   uno nel settore S01A (statistica);
  uno nel settore S04A (matematica per le applicazioni economiche),
e precisamente cosi' identificati dalla facolta':
   istituzioni di economia;
   economia aziendale;
   istituzioni di diritto privato;
   diritto pubblico dell'economia;
   statistica;
   metodi matematici per la gestione delle aziende;
  b) gli insegnamenti  caratterizzanti delle aree di  cui all'art. 11
del decreto ministeriale 31 luglio 1992 e cioe':
  Area economica:
   economia applicata;
   geografia economica;
   scienza delle finanze;
   storia economica.
  Area aziendale:
   analisi e contabilita' dei costi;
   finanza aziendale;
   gestione informatica dei dati aziendali;
   marketing;
   organizzazione aziendale;
   programmazione e controllo;
   revisione aziendale;
   tecnica bancaria;
   tecnica industriale e commerciale;
   tecnologia dei cicli produttivi.
  Area giuridica:
   diritto commerciale;
   diritto del lavoro e della previdenza sociale;
   diritto del mercato finanziario;
   diritto fallimentare;
   diritto tributario.
  Area matematicostatistica:
   statistica aziendale;
   matematica finanziaria;
  c) altri  tre insegnamenti  caratterizzanti di  cui all'art.  7 del
decreto ministeriale 31 luglio 1992 e cioe':
    metodologie e determinazioni quantitative d'azienda;
    ragioneria generale e applicata;
    tecnica professionale.
  Gli  insegnamenti che  compaiono  in piu'  settori potranno  essere
scelti  da  uno   qualsiasi  di  essi  in   relazione  alle  esigenze
didatticoscientifiche della facolta'.
                              Art. 344.
  Il  piano di  studi del  corso di  diploma universitario  in E.A.I.
comprende  sei   insegnamenti  fondamentali,  l'equivalente   di  sei
insegnamenti annuali scelti fra i  caratterizzanti di cui all'art. 11
del  decreto  ministeriale  31  luglio  1992  ed  altri  insegnamenti
equivalenti ad un  numero compreso tra un minimo di  due e un massimo
di quattro annualita'.
  Gli insegnamenti fondamentali  sono annuali e sono  svolti di norma
nel primo anno di corso.
  Gli  insegnamenti  annuali comprendono  di  norma  settanta ore  di
didattica, quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di
didattica.
  A tutti gli effetti - ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale
31 luglio  1992 - e' stabilita  l'equivalenza tra un corso  annuale e
due semestrali.
  Uno stesso insegnamento annuale puo' essere articolato in due corsi
semestrali anche con distinte prove d'esame.
  Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in
E.A.I.  deve   comprendere,  ai   sensi  dell'art.  11   del  decreto
ministeriale  31  luglio  1992,   nel  complesso  degli  insegnamenti
fondamentali,  caratterizzanti  e   altri,  almeno  tre  insegnamenti
dell'area economica, almeno quattro insegnamenti dell'area aziendale,
almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti
dell'area matematicostatistica.
  La   struttura  didattica   competente   attiva  gli   insegnamenti
obbligatori,   gli   insegnamenti   caratterizzanti   e   gli   altri
insegnamenti nel rispetto delle condizioni  di cui agli articoli 6, 7
e 11 del decreto ministeriale 31 luglio 1992.
                              Art. 345.
  Il diploma universitario  in E.A.I. si consegue  dopo aver superato
gli esami di  profitto per gli insegnamenti equivalenti  ad un numero
di sedici annualita', una prova  di idoneita' in una lingua straniera
moderna, una prova di idoneita'  di conoscenze informatiche di base -
secondo il dettato dell'art. 9,  comma 1, del decreto ministeriale 31
luglio 1992 e il colloquio finale.
                               Art. 346.
  La   struttura  didattica   competente  garantisce   che  tra   gli
insegnamenti  attivati  dalla  facolta'  ve  ne  siano  almeno  dieci
compresi  nell'elenco  degli   insegnamenti  caratterizzanti  di  cui
all'art.  11 del  decreto ministeriale  31 luglio  1992 e  predispone
percorsi didattici  ed eventuali  indirizzi nel rispetto  dei vincoli
alla distribuzione degli insegnamenti  per area e prevedendo adeguate
possibilita' di scelta per gli studenti.
  La   struttura  didattica   competente   individua,  nel   rispetto
dell'ordinamento, i criteri  per la formazione dei piani  di studio e
gli eventuali indirizzi nell'ambito del corso di diploma.
  Sempre la  struttura didattica  competente puo' assegnare  ai corsi
(ad esclusione  di quelli fondamentali) denominazioni  aggiuntive che
ne specifichino i  contenuti effettivi o li differenzino  nel caso in
cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.
  Sempre la struttura didattica  competente puo' stabilire che alcuni
insegnamenti siano  impartiti con  l'ausilio di  laboratori, attivati
anche mediante convenzioni.
  Nell'ambito  dei corsi  di  cui ai  commi  precedenti la  struttura
didattica deve  riservare non meno  di duecento ore  di esercitazioni
pratiche distribuite  tra i vari insegnamenti.  Inoltre, la struttura
didattica competente  puo' organizzare la permanenza  degli studenti,
sotto la  sorveglianza di  un "tutor", presso  aziende, enti  o altri
organismi per stages della durata da tre a sei mesi.
  Infine  la  struttura  didattica  competente  puo'  autorizzare  lo
studente  ad inserire  nel  proprio  piano di  studi  fino a  quattro
insegnamenti attivati  in altre facolta' dell'Universita'  o in altre
universita' anche straniere.
  In  tal  caso la  struttura  didattica  competente dovra'  altresi'
determinare  la  categoria  e  l'area di  appartenenza  dei  suddetti
insegnamenti ai  fin del rispetto degli  articoli 6 e 12  del decreto
ministeriale 31 luglio 1992 e degli altri vincoli dell'ordinamento.
                              Art. 347.
  La  struttura didattica  competente stabilisce  le modalita'  degli
esami  di profitto  e delle  prove di  idoneita' di  lingua straniera
moderna e di conoscenze informatiche di base.
  Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste nella
discussione orale,  con i  riferimenti alle  discipline del  corso di
diploma, di un tipico problema professionale.
                              Art. 348.
  Ai  fini del  conseguimento del  diploma  di laurea  e del  diploma
universitario sono riconosciuti gli insegnamenti del corso di diploma
universitario e  del corso  di laurea seguiti  con esito  positivo in
relazione  al  sistema  di  crediti  didattici  determinato  a  norma
dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi
siano  compatibili anche  per  i  contenuti, con  il  piano di  studi
approvato dalla competente struttura didattica  per il corso al quale
si chiede l'iscrizione.
  Dovranno in ogni caso essere  riconosciute le prove di idoneita' di
lingua  e di  informatica di  cui all'art.  9, comma  1, del  decreto
ministeriale 31 luglio 1992.
  Nel caso  di passaggio dal corso  di laurea al corso  di diploma il
riconoscimento di altre attivita' come equivalenti alle esercitazioni
pratiche non potra' superare le cento ore.
  Le  strutture didattiche  competenti determinano  i criteri  per il
riconoscimento degli insegnamenti ai fini  del passaggio tra corso di
diploma in E.A.I. e corso di laurea in economia e commercio.
                              Art. 349.
  A  tutti  i  fini  del   presente  ordinamento  valgono  i  settori
scientificodisciplinari previsti dall'art. 14 della legge n. 341/1990
e  dal decreto  del  Presidente  della Repubblica  12  aprile 1994  e
recepiti per il corso di laurea in economia e commercio.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Verona, 21 aprile 1998
                                                   Il rettore: Marigo